Si invitano i proprietari, usufruttuari e titolari dei diritti reali di garanzia degli aggregati edilizi individuati da questo Ente con Delibere di Consiglio n. 10 del 24/05/2017 e n. 12 del 03/07/2017 a costituirsi in Consorzio.
CHIARIMENTI
Presentarsi con atto costitutivo già compilato anche nei campi riguardanti l’autentica delle firme (tipo di documento, Data di rilascio etc.) onde consentire da parte degli addetti del Comune il solo controllo di quanto ivi riportato;
Presentarsi muniti di Documento di identità e Codice Fiscale validi ed inoltre con una duplice copia degli stessi che andrà allegata all’atto costitutivo;
Chi fosse impossibilitato a presenziare fisicamente alla costituzione del Consorzio può delegare altro soggetto a rappresentarlo che sia munito obbligatoriamente di PROCURA NOTARILE;
Gli eredi, in caso di decesso dei proprietari dell’immobile oggetto di costituzione di aggregato, sia che il decesso sia avvenuto prima che dopo il sisma, possono partecipare alla costituzione del Consorzio purché siano in possesso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualifica di erede legittimo;
In considerazione delle dichiarazioni in capo ai proprietari/usufruttuari/titolari dei diritti reali di garanzia, inerenti le quote di rappresentanza all’interno del Consorzio, si consiglia di rivolgersi ai tecnici per poter addivenire alla loro corretta determinazione;
Le nomine dei Presidenti, dei tecnici, dei revisori, non sono oggetto di autentica in Comune bensì riguardano l’attività extra comunale successiva alla Costituzione dei Consorzi;
Eventuali Copie di documenti che si rendessero necessarie possono essere eseguite in Comune dietro il pagamento del corrispettivo di €. 0,20 per formato A4 ed €. 0,30 per formato A3.
Le superfici utili complessive dovranno essere determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo.