Avviso per l’accesso al contributo della regione abruzzo da parte dei nuclei familiari in condizione di particolare disagio derivante dall’emergenza COVID-19 fino ad un massimo di € 1.000,00 a nucleo familiare.
La domanda per beneficiare del contributo deve essere prodotta esclusivamente attraverso la piattaforma telematica della Regione Abruzzo all’indirizzo internet
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici
allegando tutta la documentazione richiesta.
La presentazione della domanda, a pena di esclusione, scade il giorno 23 aprile 2020.
Il contributo è riconosciuto ai nuclei familiari i cui componenti siano in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/ CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni e modificazioni;
Residenza in Abruzzo al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
un valore complessivo, alla data di pubblicazione delle legge regionale (7 aprile 2020), dei depositi presenti sulla totalità dei conti correnti bancari e/o postali intestati ai componenti del nucleo familiare (per la quota parte nel caso di c/c cointestati con soggetti non appartenenti al nucleo familiare) e degli strumenti finanziari dagli stessi posseduti/sottoscritti (salvo buoni e/o titoli vincolati intestati ai minori), non superiore a 2.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al secondo, fino a un massimo di 5.000,00 euro;
non essere titolari, a pena di esclusione, della nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL);
non essere titolari, a pena di esclusione, di reddito da lavoro subordinato pubblico o privato (ad esclusione di pensione), ovvero di altre forme di sostegno economico o al reddito erogate da enti pubblici (ad eccezione del contributo di solidarietà alimentare erogato dal Comune ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile.
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