Procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei servizi di "DIREZIONE LAVORI, CONTROLLO E CONTABILITA' DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE FRAZIONE PADULA - LOTTO 3°".
La partecipazione alla seguente gara a procedura negoziata è riservata solo ed esclusivamente agli operatori economici che sono stati invitati con apposita lettera d'invito.
QUESITI
QUESITO N. 1 - P.TO 17.2.2. LETTERA DI INVITO. Si chiede la possibilità di presentare impegno da parte dell’operatore economico a stipulare polizza integrativa e/o in alternativa, impegno dell’agenzia assicurativa a stipulare la stessa.
RISPOSTA AL QUESITO N. 1 – P.TO 17.2.2. LETTERA DI INVITO. L'articolo 83, comma 4-c del decreto 50/2016 disciplina “la possibilità” per le stazioni appaltanti di chiedere, a dimostrazione della capacità economica e finanziaria negli appalti di servizi e forniture, un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
La risposta al quesito necessita, per maggior precisazione, l’analisi della sentenza del 27 febbraio 2017 n°282 del Tar Lombardia, Brescia, sezione prima, in merito alla nuova disposizione del codice dei contratti pubblici in materia polizza di responsabilità civile professionale.
La sentenza n°282, sulla copertura assicurativa, precisa quanto appresso:
Punto 11. Secondo periodo.La formula normativa impone che sia accertata, ancora al momento della presentazione dell’offerta, una condizione che in realtà sarà necessaria solo per lo svolgimento dell’attività, ossia un adempimento che produrrà effetti solo per l’aggiudicatario.
Punto 12.Poiché tra più interpretazioni possibili in base alla lettera della norma deve essere preferita quella che impone il costo minore per gli operatori economici, evitando la creazione di ostacoli impropri alla partecipazione, si ritiene che il livello adeguato di copertura assicurativa possa essere raggiunto anche per gradi, e con una pluralità di strumenti negoziali. Pertanto, si deve escludere che la norma richieda necessariamente l’allegazione di un nuovo contratto di assicurazione, con un massimale già adeguato al valore dell’appalto. La produzione di un simile documento, onerosa per i concorrenti, sarebbe del tutto superflua nel corso della gara, mentre assume la massima importanza al termine della stessa, quando occorre tutelare l’interesse pubblico all’immediato avvio del servizio o della fornitura.
Punto 13.Dal lato dei concorrenti, questo significa che l’esclusione dalla gara è una sanzione ragionevole e proporzionata solo quando la stazione appaltante sia esposta al rischio di selezionare un aggiudicatario non in grado di attivare immediatamente la copertura assicurativa. Al contrario, “se vi è la certezza” che la copertura assicurativa richiesta dal bando o dal disciplinare di gara sarà presente al momento dell’aggiudicazione, e che l’attivazione della suddetta copertura dipende solo dalla volontà dell’aggiudicatario, e non dall’assenso di terzi, l’interesse pubblico può dirsi tutelato, e di conseguenza risulta indifferente lo strumento negoziale che ha reso possibile il risultato.
Punto 14.La clausola di incremento del massimale riferita alla polizza già stipulata dalla parte ricorrente rientra perfettamente in tale schema, perché, come si è visto, non lascia spazio a ulteriori contrattazioni con la compagnia di assicurazione. L’attivazione della garanzia con il massimale richiesto è una potestà rimessa esclusivamente alla parte contraente una volta verificatasi l’aggiudicazione.
Questa Amministrazione aggiudicatrice ritiene la sentenza del 27 febbraio 2017 n°282 del Tar Lombardia, Brescia, sezione prima, perfettamente appropriata alla procedura negoziale in questione precisando che:
Ancorché, questa Amministrazione aggiudicatrice, nella doverosa deroga di una “lex specialis”, dovendo far collimare, nel proprio operato, i principi di proporzionalità e parità nei confronti degli operatori economici con la necessità di selezionare un aggiudicatario in grado eseguire il servizio.
In Conclusione, ai fini dell’applicazione di quanto disposto al punto 17.2.2. della lettera d’invito, si precisa:
1. L’operatore economico per partecipare alla procedura, “a pena esclusione”, al momento della presentazione dell’offerta deve essere comunque in possesso di una copertura assicurativa ex art. 83 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 18.04.2016 n°50 e ne darà dichiarazione nel DGUE alla Parte IV, Sezione B. 5) indicando quanto necessario a quest’amministrazione per recepirne informazioni direttamente alla compagnia/agenzia;
2. L’operatore economico in possesso di una copertura assicurativa ex art. 83 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 18.04.2016 n°50 inferiore agli €uro 815.000,00 richiesti nella lettera d’invito al punto 17.2.2. dovrà dichiarare, “a pena esclusione”, nel DGUE alla Parte IV, Sezione B. 6), di essere in possesso:
a. di un impegno da parte della compagnia/agenzia assicurativa all’estensione e/o integrazione della copertura economica della polizza per il raggiungimento della copertura pari ad €uro 815.000,00 in caso di aggiudicazione;
b. di un impegno da parte di una compagnia/agenzia assicurativa a stipulare una nuova polizza con copertura economica pari all’importo mancante a quella già in possesso per il raggiungimento della copertura pari ad €uro 815.000,00, sempre in caso di aggiudicazione.
Quanto al presente punto 2a. e 2b. indicando quanto necessario a quest’amministrazione per recepirne informazioni direttamente alla compagnia/agenzia.
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