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OBBLIGO MANUTENZIONE DI AREE VERDI E/O INEDIFICATE PRIVATE PROSSIME AD ABITAZIONI, STRADE, SENTIERI, VIE DI COMUNICAZIONE_ANNO 2024

Pubblicato il 08/06/2024
Pubblicato in: Notizie
OBBLIGO MANUTENZIONE DI AREE VERDI E/O INEDIFICATE PRIVATE PROSSIME AD ABITAZIONI, STRADE, SENTIERI, VIE DI COMUNICAZIONE_ANNO 2024

CONSIDERATO

  • che l’incuria e l’abbandono delle aree non edificate, dei terreni confinanti con fabbricati o edifici e dei fondi, costituiscono per la presenza di sterpaglie, cespugli, ramaglie, erbacce, arbusti e piante arboree infestanti, focolaio degli agenti infestanti, nonché condizioni ideali per la proliferazione di ratti, roditori e parassiti;
  • che all’interno delle frazioni sono presenti diversi terreni di proprietà privata, posti anche nelle immediate vicinanze di abitazioni, recintati e non, in stato di totale abbandono con presenza di rovi, erbacce ed arbusti che possono creare problematiche sanitarie con conseguente grave pregiudizio per la salute e l’incolumità di beni e persone;

ATTESO che ogni forma di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, costituisce pericolo costante per l’inquinamento del territorio;

VALUTATO che la crescita delle essenze arboree aumenta il rischio di incendi di aree incolte nonché problemi di ostruzione di fossi e canali atti al deflusso delle acque;

CONSIDERATO che l’erba incolta rende i terreni un ambiente favorevole alla proliferazione di insetti ed animali nocivi per la salute e la sicurezza dell’uomo lungo le strade comunali e vicinali, nonché i sentieri come vie di comunicazione con nuclei abitati;

VISTO che si ritiene necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree, pulite e curate tutte le aree del territorio, nonché mantenere funzionante e/o ripristinare l’originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale ecc…) delle acque meteoriche e di esondazione al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o di allagamenti;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, legge 7 agosto 1990 n. 241;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi);

VISTO l’art. 7 bis d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833;

VISTI gli articoli 915 (riparazione di sponde o argini), 916 (rimozione degli ingombri) e 917 (spese per la riparazione costruzione o rimozione) del Codice Civile;

VISTO il d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

VISTO l’art. 50 comma 5 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

Alla generalità dei proprietari delle aree e dei terreni incolti prossimi alle abitazioni e lungo le strade, i sentieri e le vie di comunicazione, di procedere, agli interventi di pulizia di seguito elencati:

  • Taglio dell’erba e rimozione dello sfalcio;
  • Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione delle ramature;

Tutti i suddetti interventi dovranno essere effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione, con un minimo di TRE cicli di lavoro da effettuarsi secondo le seguenti scadenze:

  1. il primo ciclo entro e non oltre il 20 GIUGNO 2023
  2. il secondo ciclo entro e non oltre il 10 LUGLIO 2023
  3. il terzo ciclo entro e non oltre il 30 LUGLIO 2023

Si avverte che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorsi inutilmente i termini sopra indicati, senza indugio e senza ulteriori formali provvedimenti, procedere d’ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all’assistenza della forza pubblica;

Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.

RICORDA

Il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura delle fosse deve essere rimosso e smaltito a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori o comunque conferito in discarica autorizzata.

E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 29 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada);

Sono fatte salve le disposizioni previste dal d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e dal d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada) per l’esecuzione dei lavori ingombrando la sede stradale. Se del caso, prima dell’inizio di tali lavori, dovranno essere concordati con l’Ufficio di Polizia Municipale di questo Comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale.

 

AVVERTE

 

La violazione della presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00;

 

DISPONE

 

La presente ordinanza venga trasmessa a:

  • Alle Forze di Polizia a verificarne l’applicazione;
  • Area Tecnica del Comune di Cortino
  • Corpo Forestale dello Stato – distaccamento di Teramo;
  • Polizia provinciale di Teramo

Dispone altresì che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo pretorio del comune per 30 giorni, inserita sul sito nel sito istituzionale e resa pubblica sul territorio comunale mediante affissione di manifesti nelle frazioni;

 

AVVERTE

 Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni (legge 6 dicembre 1971 n.1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

 Allegati
ORDINANZA 8 DEL 08.06.2024.PDF

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